x

x

Art. 377

Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente

Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l’udienza o l’adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo, il presidente della sezione.

Dell’udienza è data comunicazione [Codice di procedura civile 136] dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.