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Art. 387

Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

Il ricorso dichiarato inammissibile [Codice di procedura civile 365, 366] o improcedibile [Codice di procedura civile 369, 371] non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.

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