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Art. 393

Estinzione del processo

Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio [Codice di procedura civile 306], l’intero processo si estingue [Codice di procedura civile 310]; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda [Codice di procedura civile 384].

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