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TITOLO I – Del titolo esecutivo e del precetto

Art. 474

Titolo esecutivo

L’esecuzione forzata [Codice civile 2910] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo [Codice di procedura civile 476, 480, 518, 617] per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze [Codice di procedura civile 132, 277, 324, 797, 825], i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva [Codice di procedura civile 179, 185, 199, 263, 322, 391, 412, 412-quater, 431, 456, 502, 586, 611, 642, 647, 653, 664, 665, 708, 711, 796, 797, 800, 801, 804, 814, 825] [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 24, 38, 107, 189];

2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito [Codice civile 1992] ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia [Codice civile 1684, 1790, 1791; Codice della navigazione 457, 956];

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli [Codice civile 2699].

L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

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Art. 475

Spedizione in forma esecutiva

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva [Codice civile 1237; Codice di procedura civile 654, 663], salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori [Codice di procedura civile 477], con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [Codice di procedura civile 476].

La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula:

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

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Art. 476

Altre copie in forma esecutiva

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che l’ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato.

Sull’istanza si provvede con decreto [Codice di procedura civile 135].

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con decreto del capo dell’ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.

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Art. 477

Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto [Codice di procedura civile 286, 328].

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Art. 478

Prestazione della cauzione

Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l’esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva [Codice di procedura civile 475], o con atto separato che deve essere unito al titolo [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86].

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Art. 479

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Se la legge non dispone altrimenti [Codice di procedura civile 677], l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva [Codice di procedura civile 475] e del precetto [Codice civile 2943; Codice di procedura civile 480, 481, 482, 502, 615, 617].

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

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Art. 480

Forma del precetto

Il precetto [Codice di procedura civile 125, 477, 479, 543, n. 1, 557, 606, 608] consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere a pena di nullità [Codice di procedura civile 156, 617] l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo [Codice di procedura civile 479, 654], se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge [Codice di procedura civile 603]. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione [Codice di procedura civile 148], deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio [Codice civile 47; Codice di procedura civile 489] della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione [Codice di procedura civile 16, 26]. In mancanza le opposizioni al precetto [Codice di procedura civile 615] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [Codice di procedura civile 83, 518].

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Art. 481

Cessazione dell’efficacia del precetto

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione [Codice della navigazione 648, 1059].

Se contro il precetto è proposta opposizione [Codice di procedura civile 615], il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.

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Art. 482

Termine ad adempiere

Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso [Codice di procedura civile 479]; ma il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione [Codice di procedura civile 119; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86] o senza. L’autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi [Codice di procedura civile 605].

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