Art. 478
Prestazione della cauzione
Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l’esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva [Codice di procedura civile 475], o con atto separato che deve essere unito al titolo [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86].
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