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Art. 479

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Se la legge non dispone altrimenti [Codice di procedura civile 677], l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva [Codice di procedura civile 475] e del precetto [Codice civile 2943; Codice di procedura civile 480, 481, 482, 502, 615, 617].

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

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