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Art. 480

Forma del precetto

Il precetto [Codice di procedura civile 125, 477, 479, 543, n. 1, 557, 606, 608] consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere a pena di nullità [Codice di procedura civile 156, 617] l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo [Codice di procedura civile 479, 654], se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge [Codice di procedura civile 603]. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione [Codice di procedura civile 148], deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio [Codice civile 47; Codice di procedura civile 489] della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione [Codice di procedura civile 16, 26]. In mancanza le opposizioni al precetto [Codice di procedura civile 615] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [Codice di procedura civile 83, 518].

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