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Art. 481

Cessazione dell’efficacia del precetto

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione [Codice della navigazione 648, 1059].

Se contro il precetto è proposta opposizione [Codice di procedura civile 615], il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.

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