Art. 481
Cessazione dell’efficacia del precetto
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione [Codice della navigazione 648, 1059].
Se contro il precetto è proposta opposizione [Codice di procedura civile 615], il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.