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Art. 482

Termine ad adempiere

Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso [Codice di procedura civile 479]; ma il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione [Codice di procedura civile 119; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86] o senza. L’autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi [Codice di procedura civile 605].

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