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Art. 474

Titolo esecutivo

L’esecuzione forzata [Codice civile 2910] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo [Codice di procedura civile 476, 480, 518, 617] per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze [Codice di procedura civile 132, 277, 324, 797, 825], i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva [Codice di procedura civile 179, 185, 199, 263, 322, 391, 412, 412-quater, 431, 456, 502, 586, 611, 642, 647, 653, 664, 665, 708, 711, 796, 797, 800, 801, 804, 814, 825] [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 24, 38, 107, 189];

2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito [Codice civile 1992] ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia [Codice civile 1684, 1790, 1791; Codice della navigazione 457, 956];

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli [Codice civile 2699].

L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

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