Art. 313
Querela di falso
Se è proposta querela di falso, [il pretore o] il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio [Codice di procedura civile 295] e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma.
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