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Art. 318

Contenuto della domanda

La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all’articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi [Codice di procedura civile 155] non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva.

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