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Art. 840-duodecies

Adempimento spontaneo

(Testo in vigore dal 19 novembre 2020)

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all’articolo 840-octies, quinto comma, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all’articolo 840-sexies e vincolato all’ordine del giudice. Il rappresentante comune degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all’articolo 840-novies, sesto e settimo comma, possono proporre opposizione a norma dell’articolo 840-undecies.

Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

Per il compimento dell’attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

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