x

x

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

Riferimenti alle norme di attuazione

Art. 135 Att: (decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena)

Art. 136 Att: (limiti all’effetto estintivo)

Art. 137 Att: (concorso formale e continuazione)

 

Note introduttive

Viene adesso in rilievo l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, assai più noto come patteggiamento.

Rientra anch’esso e a buon diritto nel genere dei giudizi speciali poiché l’approvazione giudiziale dell’accordo raggiunto tra le parti fa sì che la sentenza che lo suggella sia emessa essenzialmente sui risultati degli atti di indagine compiuti dal PM. Viene dunque a mancare la fase dibattimentale dal momento che la richiesta di applicazione concordata della pena può essere presentata nel corso delle indagini preliminari (art. 447) o nell’udienza preliminare fino al momento delle conclusioni o nel giudizio direttissimo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento o nel giudizio immediato entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione (art. 446).

L’ammissibilità del patteggiamento non è illimitata. Sono infatti esclusi dal suo raggio applicativo i casi in cui l’accordo comporti l’irrogazione di una pena detentiva di durata superiore a cinque anni, i procedimenti in cui sia stato contestato un delitto compreso nell’elenco previsto dall’art. 441 comma 1-bis e quelli in cui siano imputati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o recidivi reiterati (ma queste limitazioni soggettive sono ostative solo per gli accordi che prevedano una pena detentiva di durata superiore a due anni).

L’art. 444 comma 1-ter introduce poi un’ulteriore limitazione connessa ai procedimenti nei quali siano contestate gravi ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione. In tal caso, l’ammissibilità della richiesta è subordinata all’integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato.

Il giudice al quale è rivolta la richiesta (alla quale sono legittimati l’imputato e il PM) non è un mero esecutore della volontà del richiedente e della sua controparte: gli spetta infatti (art. 444 comma 2) verificare il rilascio del consenso della parte procedimentale che non ha presentato la richiesta, l’inesistenza delle condizioni che giustificherebbero un’immediata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, dell’applicazione e comparazione delle circostanze eventualmente contestate, la congruità della pena proposta ed infine, nel caso la richiesta sia stata condizionata alla concessione della sospensione condizionale della pena, l’inesistenza di ostacoli a tale beneficio

Se la delibazione si conclude senza rilevare ostacoli all’ammissione, il giudice emette la sentenza che recepisce l’accordo stilato dalle parti.

Tale decisione, se la pena detentiva effettivamente irrogata è contenuta entro i due anni, preclude la condanna alle spese e l’applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza (fatta eccezione per la confisca).

È equiparata a una sentenza di condanna ma non ha efficacia nei giudizi extrapenali, fatta eccezione per quello disciplinare.

È prevista inoltre una speciale causa estintiva (art. 445 comma 2) che richiede il concorso di due condizioni: la pena applicata, se detentiva, non deve eccedere la durata di due anni; nel quinquennio successivo alla sentenza l’imputato non deve avere compiuto nuovi reati della stessa indole.

Si segnala che la L. 3/2019 (cosiddetta legge spazzacorrotti) ha inserito il comma 3-bis nell’art. 444, ha aggiunto un periodo alla parte finale dell’art. 445 comma 1 e introdotto il comma 1-ter nel medesimo articolo.

Art. 444 - Applicazione della pena su richiesta

1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3bis e 3quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600bis, 600ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600quater, secondo comma, 600quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600quinquies, nonché 609bis, 609ter, 609quater e 609octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione delle pene accessorie previste dall’art. 317-bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

Leggi il commento ->
Art. 445 - Effetti dell’applicazione della pena su richiesta

1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l’applicazione del comma 1-ter.

1-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 653, la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all’art. 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’art. 317-bis del codice penale.

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

Leggi il commento ->
Art. 446 - Richiesta di applicazione della pena e consenso

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1.

2. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583 comma 3.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve, enunciarne le ragioni.

Leggi il commento ->
Art. 447 - Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell’altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l’udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all’altra parte. Almeno tre giorni prima dell’udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell’udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all’altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

Leggi il commento ->
Art. 448 - Provvedimenti del giudice

1. Nell’udienza prevista dall’articolo 447, nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

2-bis. Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull’azione civile a norma dell’articolo 578.

Leggi il commento ->