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Art. 444 - Applicazione della pena su richiesta

1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3bis e 3quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600bis, 600ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600quater, secondo comma, 600quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600quinquies, nonché 609bis, 609ter, 609quater e 609octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione delle pene accessorie previste dall’art. 317-bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

Rassegna giurisprudenziale

Applicazione della pena su richiesta (art. 444)

Nel procedimento speciale di cui all'art. 444, l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già usufruito - in quanto tale, sottoposta, ex art. 165, secondo comma CP, agli obblighi previsti dal primo comma - ed alla quale il giudice ha applicato la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività); la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, DLGS 274/2000, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, primo comma, CP (non superamento della durata della pena sospesa) (SU, 23400/2022).

L’illegalità della pena applicata all’esito del patteggiamento rende invalido l’accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l’ha recepito, così reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l’accordo stesso su basi corrette (Sez. 5, 1876/2022).

La sentenza di applicazione della pena con la quale sia stata concessa all'imputato che ne abbia già usufruito la sospensione condizionale della pena senza subordinare il beneficio all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165 comma 1, come previsto dal secondo comma della medesima norma, è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa alla sospensione, per avere il giudice omesso di verificare la concedibilità del beneficio, rigettando, in presenza di condizioni ostative, la richiesta di patteggiamento a norma dell'art. 444 comma 3 (Sez. 4, 39319/2021).

In tema di reati tributari, presupposto logico, prima ancora che giuridico, della condizione di accessibilità al patteggiamento è che le condotte determinino un debito tributario a carico del loro autore che questi possa assolvere, con la conseguenza che la condizione di ammissibilità del patteggiamento di cui all’art. 13 bis d.lgs 74/2000 non è applicabile in relazione ai reati, quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sussistono pur in assenza di un'evasione di imposta, e quello di distruzione od occultamento delle scritture contabili, la cui consumazione prescinde dall'evasione, tanto che in relazione a tali fattispecie non è stata ritenuta configurabile la circostanza attenuante di cui al comma 1 del medesimo art. 13 bis d.lgs. 74/2000 (Sez. 3, 1582/2022).

L’instaurazione del giudizio alternativo (nella specie quello tendente all’applicazione della pena a richiesta) introdotto dal difensore dell’imputato, pur se non munito di procura speciale, deve ritenersi legittima quando l’imputato sia presente e nulla eccepiscaDifatti, la presenza dell’imputato all’udienza e il fatto che la richiesta concernente il rito speciale provenga da un soggetto non a lui contrapposto, ma che con lui costituisce la medesima parte processuale e che è deputato ad agire nel suo interesse, rappresentano elementi idonei a conferire all’atteggiamento silente dell’assistito portata dimostrativa di una volontà dello stesso nel senso enunciato dal difensore, il che consente di ricondurre la domanda di quest’ultimo direttamente all’imputato (Sez. 1, 19401/2017).

È inammissibile la richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’articolo 444, formulata dall’imputato o dal suo procuratore speciale, qualora detta richiesta non sia depositata, con la prova dell’avvenuta notifica al PM, nella cancelleria del GIP entro quindici giorni dalla notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato (Sez. 3, 36007/2017).

L’accordo tra l’imputato e il PM costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell’altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell’altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all’imputato né al PM è consentito rimetterlo in discussione (Sez. 1, 48900/2015).

La richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta intervenuto il consenso del PM e nelle more della ratifica giudiziale dell’accordo così perfezionatosi (Sez. 5, 44456/2012). Tuttavia, la revoca del consenso è ammissibile quando è fondata sullo jus superveniens, avuto riguardo all’art. 2 comma 4 Cod. pen. (Sez. 6, 26976/2007).

In caso di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell'accordo così perfezionatosi, ma prima della ratifica del giudice e della pronuncia sentenza le parti possono congiuntamente modificare l'originario accordo o sostituirlo con un nuovo accordo, per cui la sentenza che recepisca il primo accordo, venuto meno, non corrisponde alla richiesta effettiva ed attuale di applicazione della pena (Sez. 4, 37968/2021).

L’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129). In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129 deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata (Sez. 7, 36678/2018 ed in precedenza SU, 5777/1992, SU, 10372/1995, SU, 3/99 e SU, 20/2000).

Spetta pur sempre al giudice il giudizio sulla congruità della pena ex art. 444 comma 2: il che significa che il giudice può rigettare la proposta di applicazione della pena sia quando la ritiene eccessiva sia quando la ritiene insufficiente e ciò in quanto la pena non è disponibile dalle parti a proprio piacimento (Sez. 2, 26850/2013).

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale. Ai fini della valutazione della congruità della pena di cui è stata chiesta l’applicazione, deve aversi riguardo alla pena indicata nel risultato finale, indipendentemente dai singoli “passaggi” interni, in quanto è proprio tale risultato che assume valenza “esterna”, quale espressione ultima e definitiva dell’incontro delle volontà delle parti. L’accordo, infatti, si forma non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì, appunto, sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne costituisce riprova il fatto che eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (Sez. 2, 26850/2013 e, più di recente, Sez. 4, 6425/2019).

Ove le parti abbiano concordato la pena subordinando la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 444, alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il giudice abbia applicato la pena concordata dalle parti senza concedere il beneficio espressamente richiesto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (Sez. 2, 37500/2019).

È sufficiente, ai fini di una corretta motivazione della sentenza di applicazione della pena a richiesta il richiamo del verbale di arresto, di perquisizione e sequestro ed agli accertamenti di laboratorio sulla sostanza sequestrata (Sez. 6, 35289/2018).

La motivazione della sentenza di applicazione della pena a richiesta può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni (Sez. 4, 5489/2018).

Il paradigma procedimentale di cui all’art. 444 conferisce priorità alla verifica dell’insussistenza delle cause di non punibilità previste dall’art. 129, da compiersi aliunde, ossia indipendentemente dalla piattaforma negoziale, e precisamente sulla base degli atti del fascicolo del PM. Soltanto in caso di negativa delibazione il giudice può, poi, procedere all’esame di legittimità della piattaforma negoziale offertagli dalle parti, al fine di verificare correttezza del nomen iuris attribuito al fatto-reato, legalità e congruità dell’assetto sanzionatorio concordato. Sicché, solo sino ad un certo punto può dirsi esatta l’affermazione che il rito speciale si incentra nel potere dispositivo delle parti, posto che un ruolo centrale è pur sempre attribuito al giudice, chiamato, anche in questa speciale procedura, ad un compito attivo e vigile, che lo rende tutt’altro che spettatore inerme e silente di una vicenda negoziale inter partes. Rigorosamente pregiudiziale alla ratifica dell’accordo è infatti la verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 al cui rilievo il giudicante è chiamato d’ufficio, con il potere di vanificare l’esercizio del potere dispositivo delle parti (Sez. 3, 40325/2018).

La richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato e il consenso prestato alla proposta del PM non possono valere come rinuncia alla prescrizione, perché l’art. 157 comma 7 Cod. pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. Se il giudice non rileva l’intervenuta prescrizione ex art.129, l’errore può essere dedotto con ricorso in cassazione (SU, 18953/2016).

In presenza di istanza formulata consensualmente dalle parti ai sensi dell’art. 188 Att., è consentito al giudice, che ritenga illegale o incongrua la pena richiesta, unicamente di respingere l’istanza, ma non di modificare la misura della pena (Sez. 1, 35748/2018).

In senso contrario: è consentito al giudice dell’esecuzione rideterminare la pena ove ritenga incongrua o illegale quella indicata nella richiesta presentata ai sensi dell’art. 188 Att. (Sez. 5, 8 giugno 2012).

La richiesta di riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra più reati oggetto di sentenze di applicazione della pena, è subordinata alla previa indicazione della entità della pena e alla acquisizione del consenso, o del dissenso, del PM (Sez. 1, 18794/2013).

L’art. 444, comma 1-ter subordina l’ammissibilità della richiesta di applicazione della pena per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater e 322-bis cod. pen. alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. Si tratta di un requisito di ammissibilità, che influisce sull’applicabilità e legittimità del rito speciale, di pacifica natura processuale, che pertanto, rileva per le richieste formulate dopo l’entrata in vigore della norma, a prescindere dalla data del fatto (Sez. 6, 9990/2017), ma che, tuttavia, opera ab extrinseco rispetto all’oggetto dell’accordo e non ne muta l’oggetto (Sez. 6, 25257/2018). Da tale premessa discende che tale presupposto è estraneo all’accordo e non incide sulla legalità della pena, ma, trattandosi di un presupposto di legalità del rito, rientra nei poteri/doveri di controllo del giudice (Sez. 6, 38574/2018).

In contrario avviso: il patteggiamento è ammissibile anche senza restituzione del profitto della corruzione se questo non è determinabile (Tribunale di Salerno, ufficio GIP, 12 febbraio 2020).

L’oggetto dell’accordo e la valutazione che ai fini dell’accoglimento della richiesta il giudice deve compiere sono disciplinati dall’art. 444, commi 1 e 3: da ciò si evince che la richiesta e il consenso devono riguardare la pena e che occorre verificare la correttezza della sua determinazione, anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, e la sua congruità, oltre che l’assenza di ragioni di proscioglimento ex art. 129. La materia della confisca è invece disciplinata dall’art. 445 che si occupa della condanna al pagamento delle spese processuali e delle pene accessorie e fa comunque salva la confisca di cui all’art. 240 Cod. pen. Non muta il quadro il riferimento fatto dall’art. 322-ter Cod. pen. anche alla sentenza di applicazione della pena ex art. 444, da tale norma discendendo solo la previsione dell’obbligatorietà della confisca dei beni costituenti profitto o prezzo, senza alcuna incidenza sulla configurazione del rito speciale. Da ciò discende che la confisca non rientra tra le materie disponibili dalle parti e che l’accordo su cui si fonda l’applicazione della pena ex art. 444 non deve riguardare anche tale misura di sicurezza (Sez. 6, 25257/2018).

In tema di sentenza di applicazione della pena, il dispositivo con cui sia omessa la enunciazione del concordato beneficio della sospensione condizionale della pena è suscettibile di rettificazione integrativa da parte della Corte di Cassazione, ex art. 619, trattandosi di statuizione obbligatoria e conseguente alla pronuncia che non implica l’esercizio di un potere discrezionale da parte del Giudice (Sez. 4, 54834/2018).

Anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalle medesime conseguono di diritto in quanto il divieto prescritto dall’art. 445 si applica alle sole pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. A ciò deve provvedere, anche officiosamente, il giudice che applica la pena, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo, trattandosi di un effetto penale della condanna (Sez. 4, 25143/2018).

Ai fini dell’applicazione, all’esito del patteggiamento, della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito. Inoltre, ai fini dell’applicazione della pena accessoria in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita per il reato più grave e non a quella complessiva risultante dall’aumento della continuazione (Sez. 2, 36835/2021).

Ai sensi dell’art. 444, comma 2, se vi è costituzione di parte civile il giudice non decide sulla relativa domanda, ma l’imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Tale disposizione recepisce il contenuto della sentenza della Corte costituzionale 443/1990 che si fondava sulla esigenza, meramente equitativa, di tenere indenne dalle spese già sostenute il danneggiato dal reato che avesse legittimamente esercitato l’azione civile nel processo penale in vista del ristoro del danno, costituendosi «per l’udienza preliminare o successivamente», e cioè in una situazione processuale che legittimasse la sua aspettativa a che il processo potesse concludersi, appunto, con la condanna dell’imputato al risarcimento del danno, dato che la costituzione di parte civile necessariamente implica. Il principio è stato riaffermato in sede di legittimità (SU, 47803/2008), affermandosi che «le ragioni risarcitorie del danneggiato dal reato non possono trovare ascolto nel giudizio di applicazione della pena su richiesta»; e che «l’art.444, comma 2, nel recepire il portato della sentenza della Corte costituzionale 443/1990, si limita a stabilire il diritto della parte civile già costituitasi nell’udienza preliminare, e cioè in un momento processuale antecedente alla introduzione di questo speciale rito, alla rifusione delle spese processuali sostenute». Il diritto della parte civile alla rifusione delle spese viene dunque esplicitamente collegato all’anteriorità della costituzione rispetto all’accordo per l’applicazione della pena (Sez. 6, 26036/2018).

In tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese (Sez. 6, 33672/2020).

In tema di patteggiamento, il procuratore speciale dell’imputato non può travalicare i limiti del mandato ricevuto né in relazione alla pena, ove predeterminata, né con riguardo alle condizioni cui la richiesta sia stata subordinata, perché la richiesta di applicazione di pena è atto dispositivo personalissimo dell’imputato, con la conseguenza che la ratifica di un accordo in violazione dei limiti indicati determina la nullità della sentenza (fattispecie in cui, nonostante l’imputato avesse espressamente condizionato la procura alla concessione del predetto beneficio, il PM e il difensore munito di procura speciale avevano concordato una pena non sospesa condizionalmente) (Sez. 5, 37262/2015).

In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del -principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 3, 25318/2022).

È illegittima la sentenza di patteggiamento che subordini, in ratifica dell’accordo delle parti, la sospensione condizionale della pena all’obbligo del risarcimento del danno, trattandosi di obbligo incerto, perché indeterminato, e non determinabile in sede di patteggiamento. Va infatti ricordato che il giudice, una volta ritenuta applicabile la sospensione della pena, la può condizionare soltanto a taluno degli obblighi specifici tra quelli citati nell’art. 165 c.p. tra cui vi è il pagamento della somma liquidata dal giudice penale a titolo di risarcimento del danno; a fronte di un elenco “chiuso” di obblighi a carico del condannato, non può, invece, subordinarsi la sospensione della pena alla effettuazione di un risarcimento incerto perché (non ancora) determinato dal giudice (Sez. 2, 1011/2022).

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sospensione condizionale della pena è concedibile, oltre che nell’ipotesi di subordinazione dell’efficacia della richiesta alla concessione del beneficio, solo quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non potendo il beneficio essere accordato d’ufficio (Sez. 4, 40950/2008).

In senso contrario: in tema di patteggiamento, anche se l’imputato non ha subordinato l’efficacia della richiesta di definizione del giudizio con il rito speciale alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve comunque pronunciarsi sulla concedibilità del beneficio, qualora tale questione sia stata devoluta dalle parti in maniera esplicita e specifica (Sez. 3, 31633/2015); e, ancora più recentemente: in tema di patteggiamento, anche se l’imputato non ha subordinato l’efficacia della richiesta di definizione del giudizio con il rito speciale alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice deve comunque pronunciarsi sulla concedibilità del beneficio, qualora tale questione sia stata devoluta anche da una sola delle parti, tanto più qualora l’altra, con il proprio silenzio, abbia apprestato sostanziale acquiescenza alla richiesta (Sez. 2, 21071/2016).

In tema di sentenza di applicazione della pena è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena, salvo non si versi in ipotesi di pena illegale (Sez. 5, 13589/2015).

Non è causa di nullità della sentenza di patteggiamento la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione tra circostanze e della riduzione determinata dalla diminuente di rito ove il giudice affermi la congruità della pena concordata, in quanto ciò costituisce espressione del giudizio valutativo implicitamente effettuato, idoneo a soddisfare l’obbligo della motivazione (Sez. 7, 31556/2018).

In tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all’art. 444, comma 2, solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sull’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti. (Sez. 6, 7401/2013).

In tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese (Sez. 4, 36168/2021).