ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
Note introduttive
Le norme che precedono iniziano il settimo libro del codice di rito, dedicato al giudizio ordinario.
È questa la fase che esprime più che altrove la natura prevalentemente accusatoria del nostro rito processuale ed in cui si realizza compiutamente l’idea del giusto processo costituzionalizzato dall’art. 111 ma ancor prima disegnato dall’art. 6 CEDU.
Il dibattimento è dunque il “luogo” in cui, quantomeno simbolicamente, si manifesta e interagisce con la massima intensità la triade essenziale del giudizio: l’accusa pubblica, la difesa privata e il giudice.
Gli artt. 465/469 disciplinano in particolare gli atti preliminari al dibattimento.
Rientra in questo novero le facoltà, affidate al presidente del collegio competente al giudizio e necessariamente connessa a giustificati motivi, di anticipare o differire l’udienza (art. 465) e di disporre a richiesta di parte l’assunzione delle prove non rinviabili negli stessi casi previsti dall’art. 392 in tema di incidente probatorio.
Le parti e i loro difensori hanno nel frattempo la facoltà di consultare il fascicolo del dibattimento e estrarre copia degli atti che vi sono contenuti, così come di visionare le cose sequestrate.
Le parti che intendano chiedere l’esame di testimoni, persone indicate nell’art. 210, periti e consulenti sono tenute, a pena di inammissibilità, a depositare presso la cancelleria del giudice, almeno sette giorni liberi prima della data fissata per la prima udienza dibattimentale, una lista nominativa di tutti costoro con l’indicazione delle circostanze sulle quali intendono condurre il loro esame. Nella medesima lista, devono essere indicati i verbali di prove di altri procedimenti dei quali la parte interessata intende chiedere l’acquisizione.
Spetta al presidente del collegio giudicante l’autorizzazione alla citazione delle persone inserite in lista, essendogli comunque riservato il potere di escludere già in questa fase preliminare le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti (art. 468).
L’art. 469 consente infine, se l’imputato e il PM non si oppongono, l’emissione di una sentenza inappellabile di proscioglimento per difetto di condizioni di procedibilità o proseguibilità dell’azione penale o per la già avvenuta estinzione del reato contestato.