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Art. 469 - Proscioglimento prima del dibattimento

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 129 comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

1-bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.

Rassegna giurisprudenziale

Proscioglimento prima del dibattimento (art. 469)

La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge (SU, 3512/2022).

Le sentenze ex art. 129 possono essere pronunciate solo dopo l’apertura del dibattimento, quando attraverso le richieste di prova e la relativa ammissione, rendono chiaro il progetto processuale ed accrescono la base cognitiva a disposizione del giudice. Di contro, nella fase immediatamente successiva alla costituzione delle parti possono essere pronunciate solo le sentenze “predibattimentali”, tipiche e previste tassativamente dall’art. 469 ovvero quelle funzionali alla dichiarazione dell’assenza di una condizione di procedibilità o dell’estinzione del reato, pronunciabili solo dopo avere sentito le parti necessarie ed avere verificato la loro mancata opposizione. La violazione di legge correlata alla emissione di sentenze non riconducibili al paradigma normativo previsto dall’art. 469 genera una violazione di legge che può essere fatta valere con il ricorso per cassazione (Fattispecie nella quale il giudice di pace aveva assolto l’imputato dal reato previsto dall’art. 633 c.p. perché il “fatto non sussiste”, rilevando che i terreni asseritamente invasi erano in comproprietà tra il ricorrente e la parte civile, sicché risultava carente il requisito della altruità. La sentenza veniva emessa dopo la costituzione delle parti e prima della apertura del dibattimento; venivano sentite le parti: il pubblico ministero e la difesa dell’imputato concludevano in modo conforme per l’assoluzione mentre la parte civile si opponeva. Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per essere stata la sentenza illegittimamente dichiarata in fase predibattimentale senza alcuna decisione in ordine alle eventuali richieste di prova. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace competente per l’ulteriore corso) (Sez. 2, 20774/2021).

Nel giudizio d’appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 ovvero dell’art. 129. La disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all’art. 469 è dettata specificamente per il giudizio di primo grado, ma non può ritenersi applicabile nel giudizio di appello, in quanto ad essa non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601. Né la pronuncia de plano può essere emessa ai sensi dell’art. 129, in quanto l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, per cui il richiamo contenuto in quest’ultima disposizione ad «ogni stato e grado del processo» deve essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l’imputato. Non v’è dubbio, pertanto, che la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1 (Sez. 5, 57159/2018).

La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all’art. 469 può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell’azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e, soprattutto, sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell’art. 129 che presuppone necessariamente l’instaurazione di un giudizio in senso proprio (SU, 3027/2001 e, più di recente, Sez. 5, 57567/2017 e Sez. 3. 38178/2021).

Nel giudizio d’appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469, in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129, poiché l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (SU, 28954/2017).

Nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata de plano in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza dì condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di Cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, (SU, 28954/2017).

La sentenza con cui il giudice di primo grado, dopo la costituzione delle parti e prima di dichiarare formalmente aperto il dibattimento, assolve, ai sensi dell’art. 129, l’imputato con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ancorché pronunciata al di fuori dei casi previsti dall’art. 469, deve essere qualificata come sentenza predibattimentale, sicché, trattandosi di sentenza inappellabile, il suo annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione impone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (Sez. 6, 28151/2014).

La sentenza emessa ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis, anche nell’ipotesi di non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l’imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale (Sez. 2, 12305/2016).

Allorquando una sentenza, sia pure per una causa di improcedibilità dell’azione penale o di estinzione del reato, è pronunciata in pubblica udienza, dopo le formalità di verifica della costituzione delle parti, la sentenza stessa deve considerarsi come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all’appello, a prescindere dal “nomen iuris” attribuitole (Sez. 2, 28746/2014).

È inammissibile l’appello presentato dalla parte civile avverso una sentenza di proscioglimento ex art. 469, prima della apertura del dibattimento; in questo caso le statuizioni in sede penale non possono esplicare alcun effetto preclusivo nei confronti della pretesa risarcitoria, sicché viene meno ogni interesse alla impugnazione (Corte di appello di Milano, Sez, 4, 887/2014).

Non è ammesso il proscioglimento predibattimentale ex art. 469 per estinzione del reato per prescrizione, quando il giudizio richieda valutazioni discrezionali sulla concessione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate. Si tratta infatti di valutazioni di merito che possono essere compiute solo in esito alla fase dibattimentale (Sez. 4, 7068/2014).

Contro la sentenza di proscioglimento ex art. 469 è ammesso esclusivamente il ricorso per cassazione (Sez. 4, 3027/2002).