x

x

Art. 465 - Atti del presidente del tribunale o della corte di assise

1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l’udienza o differirla non più di una volta.

2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall’articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.

Rassegna giurisprudenziale

Atti del presidente del tribunale o della corte di assise (art. 465)

L’omessa notificazione alle parti del decreto adottato ex art. 465, con il quale viene anticipata la celebrazione dell’udienza, integra una nullità assoluta anche se, nell’esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti degli uffici giudiziari dall’art. 83, commi 6 e 7, lett. d), d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazione nella l. n. 27/2020), il presidente della corte abbia eventualmente stabilito la pubblicazione sul sito dell’ufficio giudiziario dei provvedimenti ad oggetto la fissazione e la trattazione delle udienze. Tale misura non può ritenersi sostitutiva della notifica alle parti di tali provvedimenti, quando dagli stessi dipenda l’informazione alle stesse dovuta al fine di consentire loro l’effettiva partecipazione al processo (Sez. 5, 37876/2021).

In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 (SU, 119/2005).

L’art. 465, pur riferito alla fase degli atti preliminari al dibattimento, è da ritenere applicabile anche nelle ipotesi di rinvio fuori udienza, disposte nel corso del dibattimento, dovendo le parti processuali venire a conoscenza dei rinvii disposti fuori udienza ed essere quindi posti in condizione di partecipare all’udienza rinviata a data diversa da quella già programmata. Nel mentre, invero, i rinvii disposti in udienza vengono dati oralmente ed essi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (art. 477 comma 3), quelli disposti fuori udienza non possono che essere comunicati alle parti private ed ai loro difensori con le forme delle notificazioni. Sicché l’eventuale omissione determina una nullità riconducibile all’art. 178 lett. c), incidendo sull’intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private (Sez. 2, 36911/2018).

Il decreto emesso ai sensi dell’art. 465 con cui è disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza non necessita di notificazione personale all’imputato già dichiarato contumace, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta (Sez. 5, 14617/2018).

L’omessa notifica al difensore di fiducia del rinvio dell’udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex art. 97, comma 4, non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (SU, 8285/2006).