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Art. 466 - Facoltà dei difensori

1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.

Rassegna giurisprudenziale

Facoltà dei difensori (art. 466)

Se la facoltà della difesa di prendere visione degli atti nella fase predibattimentale non è preclusa ma, compressa nell’arco strettamente inerente detta fase, per il mancato rispetto del termine di venti giorni (ex artt. 466 - 429 comma 3) antecedenti l’udienza per il deposito del fascicolo dibattimentale, a ciò corrisponde non una nullità ma la mera facoltà di chiedere un rinvio dell’udienza per l’approfondimento degli atti (Sez. 4, 17146/2015).