x

x

Art. 467 - Atti urgenti

1. Nei casi previsti dall’articolo 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l’assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.

2. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.

3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

Rassegna giurisprudenziale

Atti urgenti (art. 467)

Gli atti urgenti ex art. 467 sono compresi tra le prestazioni indispensabili rispetto alle quali i difensori non possono far valere il loro diritto all’astensione dalle udienze ai sensi dell’art. 4 del codice di autoregolamentazione adottato il 4 aprile 2007 (Sez. 6, 27108/2017).

Ai sensi degli artt. 467 e 554 la competenza del GIP prima della trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento è limitata agli atti urgenti e alle misure cautelari (Sez. 1, 34274/2015).