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Art. 468 - Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. Le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame.

2. Il presidente del tribunale o della Corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l’esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull’ammissibilità della prova a norma dell’articolo 495.

3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

4-bis. La parte che intende chiedere l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l’esame a norma dell’articolo 495.

5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nell’incidente probatorio a norma dell’articolo 392 comma 2.

Rassegna giurisprudenziale

Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici (art. 468)

È legittimo l’inoltro alla cancelleria del giudice, a mezzo telefax, di un documento contenente sia la lista dei testimoni di cui la parte (quindi sia la parte-difesa che il PM) intende chiedere l’ammissione e delle relative circostanze di prova, sia la richiesta alla citazione dei testi indicati (Sez. 2, 23343/2016).

La previsione a pena di inammissibilità del termine di sette giorni prima della data dell’udienza ha una specifica funzione all’interno del processo, in quanto è volta ad assicurare una leale discovery (Sez. 3, 28371/2013).

La presenza di una leale discovery si parametra alla possibilità da parte della controparte processuale, a prescindere dal tempestivo deposito della lista e dalla indicazione della prova diretta, di avanzare richiesta di prova contraria, a nulla rilevando la natura dell’atto che contiene lista testi e circostanze rilevanti. È a tal fine sufficiente che in sede di richiesta venga specificamente dedotto che si tratta di prova contraria sui fatti oggetto delle prove a carico (Sez. 6, 26048/2016).

Il giudice, ai sensi dell’art. 468, comma 2, mantiene un potere di esclusione delle prove testimoniali “vietate dalla legge o manifestamente sovrabbondanti”, così come, ai sensi dell’art. 495, comma 4, può revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano “superflue”, situazioni queste conformi ai principi di economia processuale. Se infatti sono pienamente condivisibili i principi secondo i quali deve essere garantito il diritto-dovere che le parti del processo hanno a provare i fatti che si riferiscono alla imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena, oltre a quelli dai quali dipende la applicazione delle norme processuali (art. 187) diritto che ben può essere oggetto di una interpretazione conforme al principio della “parità delle armi” che è sancito dall’art. 6, comma 3, lett. d) CEDU, a sua volta ripreso anche dall’art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti, e che consiste, come è scritto nel precetto sovranazionale, nel diritto dell’accusato ad ottenere non solo la citazione ma anche l’interrogatorio dei testimoni a discarico, a pari condizioni dei testimoni a carico, tuttavia il principio della parità delle armi implica che a ciascuna delle parti debba essere consentita una ragionevole opportunità di presentare la sua posizione, incluse le prove, in condizione tale da non risultare collocata in sostanziale svantaggio rispetto al suo contraddittore, ciò però non può tradursi in un diritto ad ottenere l’ammissione di una prova manifestamente superflua (Sez. 2, 53025/2016).

L’obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l’esame testimoniale, imposto dall’art. 468, è necessario soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione. Pertanto, l’obbligo deve intendersi rispettato allorché sia possibile dedurre per relationem che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricomprese nello stesso o in altri atti noti alle parti, stante la finalità del citato art. 468 di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni (Sez. 1, 980/2018).

L’obbligo di indicare nella lista testimoniale le circostanze su cui deve vertere l’esame deve ritenersi adempiuto se i temi che la parte intende proporre nell’istruzione dibattimentale possono inequivocamente individuarsi in conseguenza dell’inserimento della lista nel decreto di citazione, in modo da rendere chiaro che i fatti su cui i testimoni devono essere esaminati sono quelli oggetto dell’imputazione (Sez. 2, 38526/2008).

Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista soltanto nell’ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell’apertura del dibattimento, purché la posizione dell’imputato non sia stata comunque trattata alla prima udienza (Sez. 6, 26048/2016).

La parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall’art. 468, comma 1, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, e che l’opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa (Sez. 5 2815/2014).

Tuttavia, qualora si denunci, al fine di ottenere l’esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale, è onere dell’impugnante, a pena di inammissibilità, indicare come da tale rettificazione possa derivare un risultato praticamente e concretamente favorevole (Sez. 6, 12722/2009).

La persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all’ammissione delle prove testimoniali ivi indicate (Sez. 4, 4372/2011).

Sicché, nel caso in cui la notificazione dell’atto di costituzione di parte civile, sia intervenuta successivamente rispetto alla presentazione della lista testi nei termini di cui all’art. 468, non può dirsi violato per ciò solo il contraddittorio, essendo l’imputato posto nella condizione di conoscere il campo di indagine rispetto al quale formulare la propria difesa nel processo (Sez. 4, 27388/2018).

Qualora un teste non indicato nella lista depositata dal PM venga ammesso dal giudice su istanza del difensore della parte civile costituitasi all’udienza dibattimentale, è da escludere che vi sia acquisizione di prove in violazione di uno specifico divieto di legge e che, quindi, la deposizione rese dal teste sia inutilizzabile (Sez. 3, 16868/2005).

Il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’art. 507 può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale ai sensi dell’art. 468, comma 1, poiché il requisito della “novità” non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali (Sez. 3, 38222/2017).

La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, e presuppone una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall’art. 468 (SU, 12602/2016).

L’istituto di cui all’art. 603 risponde a finalità ed è ontologicamente diverso da quello di cui all’art. 468 che prevede, oltre al termine per il deposito della lista, l’indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l’esame chiesto dalla parte; detta previsione non può essere estesa al giudizio di secondo grado, nel quale ogni eventuale rinnovazione istruttoria è compiutamente regolata dall’art. 603, comma 5, norma che non prevede, quanto all’ordinanza da adottare, alcuna formalità circa la specificazione delle circostanze sulle quali dovrà essere svolta la prova dichiarativa (Sez. 5, 16716/2018).

Il termine stabilito dal giudice del dibattimento per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che ha natura perentoria e non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti (se non, in via del tutto eccezionale, per caso fortuito o forza maggiore); ove la parte non effettui la citazione dei testimoni entro il predetto termine, decade dal diritto di assumerne la testimonianza (Sez. 2, 14439/2013, ribadita da Sez. 3, 6534/2021).

In senso contrario: la mancata citazione del teste per l’udienza non comporta decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest’ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un’udienza successiva comporti ritardo nella decisione (Sez. 5, 29562/2014).

In tema di diritto alla prova, qualora una parte rinunci all’esame di un proprio testimone, l’opposizione della controparte rende la rinuncia inefficace, con la conseguenza che l’onere di provvedere alla citazione permane a carico di chi aveva originariamente richiesto l’ammissione del testimone (Sez. 6, 26541/2015).

Quando una parte rinuncia all’esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 (Sez. 1, 13338/2015).

Quanto al diritto alla prova contraria, certamente spettante anche alla parte che non abbia curato il deposito di una propria lista testimoniale (Sez. 5, n. 41662/2016), l’art. 468, comma 4 prevede che esso si esplichi “in relazione alle circostanze indicate nelle liste”. È quindi indefettibile che vi sia stata la presentazione di una lista testimoniale della controparte, lista che verta su determinate circostanze: ed è su quelle circostanze che, in ipotesi, dovranno essere indicati i testimoni, periti o consulenti a prova contraria, senza alcuna necessità che chi intenda introdurne abbia già curato una lista propria.

Ma se l’imputato ha la non comprimibile facoltà di richiedere in udienza che un soggetto venga sentito a prova contraria sulle circostanze oggetto dell’escussione di testi indotti dal PM o dalla parte civile, indipendentemente dall’avere formalizzato una lista testimoniale, non può invece spettargli la possibilità di contrastare in dibattimento, con un testimone a prova contraria non indicato in una lista tempestivamente depositata, una prova documentale prodotta dall’accusa (Sez. 5, 54292/2017).

Fermo restando il principio secondo il quale la parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall’art. 468, comma 1, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, e che l’opposta soluzione vanificherebbe il diritto alla controprova, il quale costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa, ciò non toglie il fatto che la prova “contraria” debba essere pertinente ai fatti contestati (Sez. 2, 31883/2016).

La necessità di un’espressa richiesta, da formulare unitamente al deposito della lista testimoniale, inerisce infatti, a norma dell’art. 468, comma 4- bis, esclusivamente ai verbali di prove. Ma l’arresto non è una prova e dunque il relativo verbale non costituisce verbale di prova ma soltanto documentazione di un atto non ripetibile, comunque acquisibile a norma dell’art. 238, comma 3, a prescindere dalla formulazione della richiesta ex art. 468 comma 4-bis (Sez. 4, 14588/2017).