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Diritto all’oblio: l’imputato assolto o prosciolto ha diritto alla deindicizzazione da Google

procedure esecutive
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Diritto all’oblio: l’imputato assolto o prosciolto ha diritto alla deindicizzazione da Google

Dal 1° gennaio 2023 sarà applicato l’art. 64 ter del Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150 (Riforma Cartabia), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.10.2022, così come emendato dal deputato Enrico Costa, che prevede il riconoscimento del diritto all’oblio per gli imputati di procedimenti destinatari di una sentenza di assoluzione o di proscioglimento.
 

Diritto all’oblio: l’articolo di legge e la sua applicazione

Il testo dell’art. 64 ter del dlgs. 150/2022 così recita: “La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa lindicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dellarticolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

Le richieste di cancellazione potranno essere tanto di preclusione alla indicizzazione, quanto di ottenimento della deindicizzazione.

Competente sarà la cancelleria del Giudice procedente.

Si tratta di un importante passo in avanti per la nostra giurisprudenza, la quale si appresta - finalmente - ad adeguarsi alle altre legislazioni dei paesi membri dell’UE, in cui la materia del diritto all’oblio è già sedimentata.

Gli obblighi introdotti dalla Riforma Cartabia, dunque, si prodigano a sgombrare il campo dalle incertezze e dalle differenti valutazioni operate sin ora, interpretando il testo dell’art. 17 del GDPR 679/2016.

In effetti, il predetto articolo, lungi dall’essere un mero divieto di ripubblicazione della notizia, attraverso l’applicazione dell’art. 64 ter della Riforma Cartabia, riesce ad inserirsi in un più ampio sistema di divieto di perpetuazione, attraverso la permanenza in rete, della notizia stessa tanto da poter essere rinvenuto in qualsiasi momento da chiunque.

Quindi non pare sufficiente riconoscere allinteressato il diritto alla cancellazione dei dati, perché si tuteli effettivamente linteresse protetto, ma è necessario riconoscere allo stesso un diritto alla deindicizzazione della notizia stessa. 

A tal fine, dunque, viene fatto obbligo al gestore di cancellare dallelenco dei risultati, a partire dal nome di una persona, tutti i link relativi a pagine web di terzi, riguardanti informazioni relative al soggetto, ove il trattamento non sia più conforme.

Adesso quindi tutti coloro i quali sono stati assolti allesito di un processo penale o che abbiano visto archiviata la propria posizione potranno richiedere alle redazioni dei giornali di rimuovere il proprio nominativo da quella determinata vicenda giudiziaria, che potrà rimanere pubblicata ma senza gli estremi identificativi della persona che ne è stata protagonista, atteso che viene meno l’utilità sociale della notizia stessa e che, inesorabilmente, è destinato a prevalere  su quest’ultimo il diritto all’oblio del singolo coinvolto.

Di fatto, digitando il solo nome e cognome della persona sui motori di ricerca, non sarà più possibile risalire ad indagini e processi a carico di una persona che ha visto la propria posizione archiviata o che è stata assolta.