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Art. 734-bis - Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero

1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l’esecuzione della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Rassegna giurisprudenziale

Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero (art. 734-bis)

Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di Cassazione.