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Art. 734 - Deliberazione della corte di appello

1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all’articolo 127.

2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.

3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l’interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione è adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Rassegna giurisprudenziale

Deliberazione della corte d’appello (art. 734)

A norma dell’art. 734, comma 1, la sentenza che provvede al riconoscimento di una sentenza penale straniera deve enunciare espressamente gli effetti conseguenti al riconoscimento (Sez. 3, 16051/2011).

La disposizione di cui all’art. 734, nell’affermare che la sentenza della corte di appello che delibera il riconoscimento della sentenza straniera, deve enunciare espressamente gli effetti che ne conseguono, viene ad istituire un legame di stretta corrispondenza tra la richiesta del PG e la pronuncia del giudice (Sez. 2, 6490/1998).

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto soddisfatto l’onere di motivazione per enunciazione degli effetti del riconoscimento di cui all’art. 734, attraverso un ‘puntuale’ richiamo da parte della Corte di appello, all’art. 12, comma 1, ai nn. 1, 2 e 3 Cod. pen., per le diverse ipotesi ivi descritte, nell’insufficienza, agli indicati fini, di un solo generico riferimento alla norma (Sez. 6, 30831/2013).

Non possono essere dedotte con l’incidente di esecuzione le questioni relative al merito del giudizio di riconoscimento delle sentenze penali estere di cui agli artt. 730 e ss. In effetti, quella di riconoscimento di sentenze di condanna è pur sempre una pronuncia del giudice della cognizione che, quando è divenuta irrevocabile, non può essere modificata da quello dell’esecuzione (Sez. 1, 39895/2018).

È costante la giurisprudenza di legittimità nel ritenere assicurato il contraddittorio ed il diritto di difesa dell’interessato e, a questi fini, sufficientemente motivata una richiesta di riconoscimento della sentenza penale straniera, anche quando essa si limiti a fare riferimento agli effetti previsti dall’art. 12 Cod. pen. (Sez. 6, 31377/2011).

Non è necessario che la corte di appello, esprimendosi in sede di riconoscimento della sentenza penale straniera per gli effetti previsti dal codice penale (art. 730), elenchi in via esemplificativa gli ‘effetti penali’ che al riconoscimento conseguano.

Gli stessi, piuttosto, nel loro dispiegarsi devono intendersi ricompresi dall’utilizzata locuzione con cui resta quindi pienamente soddisfatto ogni correlato obbligo di motivazione (Sez. 6, 51663/2016).