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CAPO I – ROGATORIE DALL’ESTERO

Note introduttive

Le norme che precedono introducono l’istituto della rogatoria, in questo caso le rogatorie richieste all’Italia da autorità estere (rogatorie passive).

La rogatoria (talvolta definita anche commissione rogatoria) è una richiesta che un’autorità, dinanzi alla quale si sta svolgendo un procedimento giudiziario, rivolge ad un’altra autorità, chiedendole il compimento di attività istruttorie o altrimenti necessarie al procedimento stesso.

La disciplina di questo Capo del codice ha subito non poche modifiche ad opera del D. Lgs. 149/2017.

Sono stati infatti introdotti limiti alle prerogative del Ministro della giustizia (art. 723) e specificati i presupposti per il rigetto della domanda di assistenza giudiziaria, con regimi differenziati secondo che essa sia fatta da Stati membri dell’UE o da altri Paesi.

L’AG destinataria delle richieste di assistenza giudiziaria (art. 724) non è più la corte di appello ma il procuratore della Repubblica presso il tribunale distrettuale (cui l’autorità straniera può rivolgersi direttamente) il quale dà corso in proprio alla richiesta ovvero si rivolge al GIP se si tratta di attività che la legge italiana riserva al giudice.

Sono stati previsti criteri predeterminati (art. 724) che consentono di risolvere le questioni di competenza quando l’attività di assistenza coinvolga più distretti di corte d’appello.

Si ammette, previa autorizzazione, la presenza di rappresentanti dello Stato estero richiedente al compimento degli atti oggetto della rogatoria (art. 725).

Si assegna al procuratore della Repubblica l’attività (precedentemente riservata al GIP) di citazione dei testimoni residenti o dimoranti in Italia richiesta da un’autorità amministrativa straniera (art. 726-ter).

Sono infine introdotti i nuovi artt. 726-quater, quinquies e sexies.

 

Rassegna giurisprudenziale

N.B: in larga parte, dato il breve tempo decorso dalla riforma del 2017, le decisioni riportate non tengono ovviamente conto delle modifiche da questa introdotte. Per la stessa ragione, non si sono ancora formati indirizzi interpretativi significativi su alcune delle disposizioni in esame.

Si consiglia di consultare anche la Circolare in tema di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, Manuale operativo, emessa il 26 ottobre 2017 a cura del Dipartimento per gli affari di giustizia -
Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia, consultabile sul sito web istituzionale del Ministero al seguente indirizzo:

https://giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page;jsessionid=RuEfUcjO1DlIAFLWAyYlSfEB?facetNode_1=1_1(2017)&contentId=SDC58426&previsiousPage=mg_1_8

Art. 723 - Poteri del ministro della giustizia

1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un’autorità straniera, trasmettendola per l’esecuzione all’autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell’Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi può disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati.

3. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, tale potere può essere esercitato altresì in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l’autorità giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro della giustizia non dà altresì corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

6. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all’immunità della persona citata. Il Ministro ha altresì facoltà di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.
7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne dà comunicazione alle autorità giudiziarie interessate.

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Art. 724 - Procedimento di esecuzione

1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l’attività richiesta.

2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall’autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.

3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dà senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.

4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti all’esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l’atto di maggiore importanza investigativa.

5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter.

6. Quando è previsto l’intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L’avviso di cui all’articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all’autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.

7. L’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria è negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a princìpi dell’ordinamento giuridico dello Stato;

b) se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.

8. L’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria è sospesa quando da essa può derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.
9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell’autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.

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Art. 725 - Esecuzione delle rogatorie

1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente codice, salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai princìpi dell’ordinamento giuridico dello Stato.

2. Si applica l’articolo 370, comma 3.

3. L’autorità giudiziaria può autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell’autorità richiedente. Quando la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell’Unione europea, l’autorizzazione è comunicata al Ministro della giustizia.
4. Se nel corso dell’esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l’opportunità del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l’autorità richiedente ai fini dell’integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 724, commi 7 e 9.

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Art. 726 - Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera

1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell’articolo 167.

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Art. 726-bis - Notifica diretta all’interessato

1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all’interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell’autorità giudiziaria straniera di notificazione all’imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

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Art. 726-ter - Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato è presentata da un’autorità amministrativa di altro Stato, essa è trasmessa per l’esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.

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Art. 726-quater - Trasferimento temporaneo all’estero di persone detenute

1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, sentita l’autorità giudiziaria procedente ovvero il magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o internato e acquisite le informazioni relative alla situazione processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali esigenze di sicurezza.

2. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non può comunque eccedere il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’atto.

3. L’autorità giudiziaria italiana concorda con l’autorità straniera competente le modalità del trasferimento e della detenzione nello Stato richiedente.
4. Il trasferimento temporaneo è rifiutato se:

a) la persona detenuta non vi acconsente;

b) il trasferimento può prolungare la sua detenzione.

5. Il trasferimento temporaneo è subordinato alla condizione che la persona trasferita non sia perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale nello Stato richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, salvo che:

a) il testimone, il perito o l’imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall’autorità giudiziaria;

b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

6. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato estero, salvo che l’autorità giudiziaria italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al di fuori del territorio nazionale si considera ad ogni effetto come sofferta in Italia.

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Art. 726-quinquies - Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l’audizione e la partecipazione all’udienza davanti all’autorità giudiziaria straniera della persona sottoposta ad indagini, dell’imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.

2. L’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 724 procede all’esecuzione della richiesta, salvo che sia contraria ai princìpi fondamentali dell’ordinamento. L’audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato è subordinata all’acquisizione del consenso dello stesso.

3. L’autorità giudiziaria e l’autorità richiedente concordano le modalità dell’audizione o della partecipazione a distanza, nonché le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui è richiesto l’esame o la partecipazione a distanza.

4. Per la citazione della persona di cui è richiesta l’audizione o la partecipazione a distanza si applicano le norme del presente codice.

5. L’autorità giudiziaria provvede all’identificazione della persona di cui è richiesta l’audizione o la partecipazione e assicura, ove necessario, la presenza di un interprete e la traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge.

6. L’audizione è direttamente condotta dall’autorità richiedente secondo il proprio diritto interno, in presenza dell’autorità nazionale che, assistita se del caso da un interprete, assicura il rispetto dei princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

7. Al termine delle operazioni è redatto processo verbale attestante la data e il luogo di esecuzione delle medesime, l’identità della persona sentita o che ha partecipato all’udienza, fatte salve le misure eventualmente concordate per la protezione della stessa, nonché l’identità e le qualifiche di tutte le altre persone presenti, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolto il collegamento. Il processo verbale, sottoscritto dall’autorità giudiziaria procedente, è trasmesso all’autorità richiedente.

8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell’audizione in videoconferenza.

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Art. 726-sexies - Audizione mediante teleconferenza

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l’audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all’autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 726-quinquies, comma 8, nonché in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.

 

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