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Art. 726-bis - Notifica diretta all’interessato

1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all’interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell’autorità giudiziaria straniera di notificazione all’imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

Rassegna giurisprudenziale

Notifica diretta all’interessato (art. 726-bis)

Il rifiuto della consegna non impedisce allo Stato di emissione di procedere egualmente in ordine al fatto commesso nel territorio italiano, ben potendo, come si è detto, perseguire l’imputato in contumacia (nulla impedisce infatti al suddetto Stato di procedere alle notifiche a mezzo posta, come prevedono le fonti pattizie applicabili in ambito europeo, né le notificazioni eseguite per altra via sono ostacolabili a motivo della litispendenza, come si evince dall’art. 726-bis) e pervenire ad un giudicato che rischia comunque di inibire la prosecuzione del procedimento penale nazionale (Sez. 6, 15866/2018).