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Art. 726 - Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera

1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell’articolo 167.

Rassegna giurisprudenziale

Citazione di testimoni a richiesta dell’autorità straniera (art. 726)

Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di Cassazione.