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Art. 725 - Esecuzione delle rogatorie

1. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente codice, salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai princìpi dell’ordinamento giuridico dello Stato.

2. Si applica l’articolo 370, comma 3.

3. L’autorità giudiziaria può autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell’autorità richiedente. Quando la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell’Unione europea, l’autorizzazione è comunicata al Ministro della giustizia.
4. Se nel corso dell’esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l’opportunità del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l’autorità richiedente ai fini dell’integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 724, commi 7 e 9.

Rassegna giurisprudenziale

Esecuzione delle rogatorie (art. 725)

Muovendo dalla natura di titolo esecutivo che per effetto dell’ordinanza di exequatur viene ad assumere all’interno dell’ordinamento interno il provvedimento giurisdizionale proveniente da AG straniera, ordinanza avverso la quale non è prevista alcuna forma di impugnazione posto che qualunque questione afferente alla formazione del provvedimento rogato e dunque al merito deve essere necessariamente svolta innanzi all’autorità competente, sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che contro gli atti compiuti in esecuzione della rogatoria è esperibile incidente di esecuzione ai sensi dell’art 666.

Si deve osservare in proposito che il comma 2 dell’art. 725 rimanda per il compimento degli atti rogati alle forme stabilite dallo stesso codice, facendo così intendere implicitamente che non sono applicabili anche le norme che prevedono specifiche possibilità della impugnazione (per esempio in materia di sequestri).

Tuttavia, davanti a una ordinanza di exequatur che le parti non possono più discutere, non si può escludere il ricorso all’istituto generale previsto dall’art. 666, il quale assicura il controllo giurisdizionale su ogni questione che sorga per l’esecuzione, di qualsiasi provvedimento giudiziario sottratto a impugnazione.

In base a questo istituto, il PM, il difensore dell’imputato o della parte civile, nonché qualsiasi interessato può richiedere al giudice competente per l’esecuzione la soluzione delle questioni insorte; e il giudice deciderà con provvedimento comunque soggetto a ricorso per cassazione.

Al riguardo la giurisprudenza, dopo aver ribadito che contro l’ordinanza che dà esecuzione alle rogatorie non è previsto alcun mezzo di impugnazione, precisa che l’interessato è tuttavia legittimato a proporre incidente di esecuzione, il quale assicura il controllo giurisdizionale su ogni questione che sorga per l’esecuzione, di qualsiasi provvedimento giudiziario sottratto a impugnazione e che legittima il giudice ad accertare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali, che rendono eseguibile il provvedimento (Sez. 3, 1984/2017).

L’AG competente all’esecuzione della rogatoria può delegare l’atto ad altra AG (Sez. 1, 37444/2016).

I provvedimenti emessi ex art. 725 non sono impugnabili (Sez. 7, 344/2013).