x

x

Art. 726-sexies - Audizione mediante teleconferenza

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l’audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all’autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 726-quinquies, comma 8, nonché in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.

 

Rassegna giurisprudenziale

Audizione mediante teleconferenza (art. 726-sexies)

Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di Cassazione.

Si possono comunque attingere utili informazioni da una guida redatta in tema dal segretariato generale del Consiglio europeo, consultabile al seguente indirizzo:

https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=58dd4246-a84e-413c-bee4-aeddfcd858d2