x

x

Art. 723 - Poteri del ministro della giustizia

1. Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un’autorità straniera, trasmettendola per l’esecuzione all’autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell’Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi può disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati.

3. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea, tale potere può essere esercitato altresì in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l’autorità giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro della giustizia non dà altresì corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

6. Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all’autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all’immunità della persona citata. Il Ministro ha altresì facoltà di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.
7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne dà comunicazione alle autorità giudiziarie interessate.

Rassegna giurisprudenziale

Poteri del Ministro della giustizia (art. 723)

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l’art. 53 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con L. 388/1993, secondo il quale, per i Paesi ad esso aderenti, le richieste di assistenza giudiziaria possono aver luogo direttamente tra autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte, ha reso inoperanti quanto alle rogatorie provenienti da Stato aderente a quell’accordo, le disposizioni del codice di rito penale riguardanti i poteri del Ministro della giustizia, al quale non è più obbligatorio trasmettere le domande di assistenza giudiziaria ed è stato anche tolto il ruolo di tramite indispensabile tra AG richiedente e AG italiana; le questioni proponibili in sede di incidente di esecuzione non possono investire la decisione di exequatur, in quanto il procedimento incidentale di esecuzione è un rimedio generale apprestato per la risoluzione dei problemi che possono insorgere per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale ed ha per oggetto le questioni attinenti alla esistenza del titolo esecutivo, ovvero le condizioni costitutive, modificative o estintive della validità del titolo stesso (Sez. 6, 19117/2015).