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CAPO V – CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Note introduttive

Le norme di questa sezione servono a rimuovere conflitti, qui da intendersi come situazioni di stallo tra giudici ordinari o tra questi e giudici speciali il cui effetto è l’impedimento del normale corso della giurisdizione.

Hanno dunque lo scopo di salvaguardare plurimi e importanti principi di rango costituzionale, tra i quali sono certamente compresi la necessità dell’attribuzione delle controversie giuridiche al giudice naturale precostituito per legge, la garanzia dei diritti inviolabili delle persone, il diritto di azione e l’inviolabilità della difesa, la ragionevole durata del processo.

Ancor prima, e più in generale, il nostro ordinamento giuridico esprime complessivamente il principio dell’imprescindibilità della giurisdizione come segmento essenziale della conformazione istituzionale del nostro Paese sicché sarebbe inconcepibile che lo stallo di cui si parla non sia rimosso.

Art. 28 - Casi di conflitto

1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo.

3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.

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Art. 29 - Cessazione del conflitto

1. I conflitti previsti dall’articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

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Art. 30 - Proposizione del conflitto

1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l’indicazione delle parti e dei difensori.

2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

3. L’ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

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Art. 31 - Comunicazione al giudice in conflitto

1. Il giudice che ha pronunciato l’ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall’articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.

2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

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Art. 32 - Risoluzione del conflitto

1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

2. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest’ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.

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