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Art. 29 - Cessazione del conflitto

1. I conflitti previsti dall’articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

Rassegna giurisprudenziale

Cessazione del conflitto (art. 29)

Si ha quando uno dei giudici dichiara a richiesta di parte o d’ufficio la propria incompetenza o incompetenza.

La presa d’atto della cessazione del conflitto non esige alcuna forma particolare per l’adozione del relativo provvedimento, per la cui pronuncia non è necessaria l’osservanza di particolari formalità (secondo il dettato dell’art. 125, commi 1 e 6), ed è applicabile in qualsiasi caso, anche quando il conflitto fosse stato sollevato con sentenza, dal momento che la pronuncia di incompetenza non è suscettibile di passaggio in giudicato in senso proprio (Sez.1, 41208/2018).

Non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice che lo solleva adotti, contestualmente, il provvedimento rispetto al quale si sia dichiarato incompetente (Sez. 1, 23854/2016).