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Art. 30 - Proposizione del conflitto

1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l’indicazione delle parti e dei difensori.

2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

3. L’ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

Rassegna giurisprudenziale

Proposizione del conflitto (art. 30)

Il conflitto può essere rilevato d’ufficio da uno dei giudici interessati che in tal caso emette un’ordinanza, trasmette gli atti necessari alla Corte di Cassazione e informa l’altro giudice interessato il quale a sua volta trasmette alla medesima Corte gli atti e le informazioni che ritiene possano contribuire alla risoluzione. Può alternativamente essere denunciato dal PM presso uno dei giudici in conflitto o dalle parti private ed in tal caso il giudice cui è rivolta la denuncia la trasmette alla Corte unitamente alla documentazione necessaria e informa l’altro giudice interessato. In nessuno dei due casi il processo è sospeso.

L’obbligo di trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ricorre solo nel caso in cui una delle parti abbia presentato un atto qualificabile in termini di denuncia di conflitto (Sez. 1, 4092/2013).