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Art. 31 - Comunicazione al giudice in conflitto

1. Il giudice che ha pronunciato l’ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall’articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.

2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

Rassegna giurisprudenziale

Comunicazione al giudice in conflitto (art. 31)

Il provvedimento con il quale viene elevato un conflitto di competenza non è impugnabile, avendo il giudice di cui all’ultima parte del comma primo dell’art. 31 - obbligato all’immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione - solo la facoltà di esprimere eventuali osservazioni (Sez. 1, 3218/1991).