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Art. 32 - Risoluzione del conflitto

1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

2. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest’ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.

Rassegna giurisprudenziale

Risoluzione del conflitto (art. 32)

Nel caso di conflitto positivo di competenza per territorio determinato dalla cosiddetta "continenza di regiudicande" (delle quali l'una comprende l'altra, per la sua maggiore ampiezza riferita a un più lungo arco temporale ovvero a una pluralità di episodi), va disposta la riunione degli atti del procedimento contenuto a quelli del procedimento principale e la concentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pende quello di maggiore ampiezza, sempre che sussista l'identità ontologica del fatto che abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti, a nulla rilevando la diversità delle qualificazioni giuridiche, né la coincidenza soltanto parziale degli imputati (Sez. 1. 39737/2021).

Spetta in via esclusiva alla Corte di Cassazione che procede secondo le forme del rito camerale. Per aversi un conflitto di competenza, la cui risoluzione è demandata alla Corte di Cassazione dall’art. 32, occorre, invero, la coesistenza di volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona con conseguente paralisi del procedimento, che deve essere effettivamente sussistente e attuale al momento della decisione. Il compimento dell’atto richiesto da parte del GIP, che ha una competenza ad acta, fa venire meno il presupposto fondante il conflitto, e cioè la forzata stasi del procedimento per il rifiuto dei giudici potenzialmente competenti a conoscerlo, e quindi la ragione della pronuncia della Corte sulla competenza. Consegue agli svolti rilievi la declaratoria di cessazione del conflitto di competenza (Sez. 1, 33714/2018).