CAPO VIII – RIMESSIONE DEL PROCESSO
Note introduttive
La rimessione del processo serve a realizzare lo stesso scopo, cioè l’attribuzione del giudizio penale a un giudice terzo e imparziale, cui adempiono l’incompatibilità, l’astensione e la ricusazione.
E tuttavia, mentre questi ultimi istituti sono tutti connessi a condizioni personali del giudice, la rimessione presuppone l’esistenza di situazioni particolari verificatesi a prescindere dal giudice e senza il concorso della sua volontà.
Deve trattarsi di situazioni variamente connotate. Occorre infatti che siano gravi, incidenti nello stesso ambito locale in cui si celebra il processo in relazione al quale si sono manifestate, idonee a turbarne lo svolgimento nel senso di annullare o diminuire la libera determinazione di chi partecipi al processo o pregiudicare la sicurezza o l’incolumità pubblica o creare motivi di legittimo sospetto e, infine, non eliminabili se non attraverso la rimessione.
L’istituto in esame ha natura eccezionale dal momento che comporta una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge.
Ciò spiega le speciali cautele procedurali adottate dal legislatore.
La richiesta di rimessione è infatti consentita non a tutte le parti ma solo al PM e all’imputato, cioè ai titolari dei due più importanti interessi processuali.
Se la richiesta proviene dall’imputato, è indispensabile che sia sottoscritta da lui stesso o da un suo procuratore speciale.
La decisione è affidata in via esclusiva alla Corte di Cassazione, in questo caso considerata non tanto per la sua funzione nomofilattica ma come organo di vertice dell’ordine giudiziario.
La proposizione della richiesta rende possibile, ma non dovuta, la sospensione immediata del processo e preclude in ogni caso la discussione delle parti e la decisione del giudizio.
La Suprema Corte decide con rito camerale e le è attribuita la facoltà di acquisire ogni opportuna informazione.
Se è disposta la rimessione, il giudice designato alla trattazione del giudizio è tenuto a rinnovare gli atti compiuti dal suo predecessore se le parti ne fanno richiesta e si tratta di atti ripetibili.
Al PM e all’imputato è sempre consentita la presentazione di una nuova richiesta che tenda alla revoca della rimessione già disposta o alla designazione di un diverso giudice o consista nella riproposizione della richiesta precedente, purché in questo caso fondata su elementi nuovi.