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Art. 46 - Richiesta di rimessione

1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.

2. La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.

4. L’inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa d’inammissibilità della richiesta.

Rassegna giurisprudenziale

Richiesta di rimessione (art. 46)

La richiesta di rimessione prevista dall’art. 46 deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la “grave situazione locale” delineata in astratto dall’art. 45, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi, i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda (Sez. 7, 24017/2018).

La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 1, 20221/2018).

La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo, entro sette giorni dal deposito (art. 46, comma 1), costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile. Il relativo onere non viene meno allorché il giudice, presso la cui cancelleria è stata presentata l’istanza, l’abbia trasmessa in visione al PM, ovvero allorché la stessa sia stata soltanto depositata all’udienza, e non successivamente notificata alle altre parti (SU, 6925/1995, richiamata da Sez. 1, 41990/2018).

L’onere di notificare l’atto alle altre parti, che l’art. 46, comma 1 pone a carico di chi abbia presentato richiesta di rimessione del processo, non viene meno per il semplice fatto che il giudice, cui l’istanza sia stata presentata, abbia irritualmente provveduto su di essa; la parte che intenda insistere nella richiesta coltivando le previste impugnazioni, pertanto, deve comunque curare, a pena di inammissibilità, il rigoroso formale adempimento della notifica dell’istanza alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito in cancelleria (SU, 6925/1995, richiamata da Sez. 7, 37560/2017).