x

x

Art. 47 - Effetti della richiesta

1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall’apposita sezione di cui all’articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. In caso di sospensione del processo si applica l’articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall’imputato, sono sospesi i termini di cui all’articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 304.

Rassegna giurisprudenziale

Effetti della richiesta (art. 47)

Per espressa previsione dell’art. 47, comma 3, la cessazione degli effetti della sospensione, disposta a norma dei commi 1 e 2, si verifica allorquando sia intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di rimessione, sicché il processo principale riprende il suo corso dinanzi allo stesso giudice a seguito della definizione del procedimento incidentale in senso negativo per il richiedente.

L’intervenuta declaratoria di rigetto della richiesta di rimessione, dunque, determinerebbe la automatica cessazione della sospensione che venisse eventualmente disposta, donde è evidente l’antinomia logico - giuridica che caratterizzerebbe un’eventuale sospensione ex art. 47 seguita dalla declaratoria di rigetto della richiesta ex art. 45, che imporrebbe la cessazione degli effetti della sospensione (Sez. 3, 2408/2018).