x

x

Art. 48 - Decisione 

1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d’inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell’articolo 610, comma 1.

3. L’avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall’apposita sezione prevista dall’articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L’ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

5. Fermo quanto disposto dall’articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta.

Rassegna giurisprudenziale

Decisione (art. 48)

Il ricorso straordinario non può essere proposto contro l’ordinanza con la quale la Corte di cassazione abbia dichiarato l’inammissibilità di un’istanza di rimessione del processo formulata ex art. 45, atteso che i soggetti legittimati a proporre detta impugnazione straordinaria sono individuati dall’art. 625-bis unicamente nel PG e nel condannato (Sez. 2, 2652/2018).

In tema di rimessione, è da escludere che le parti private abbiano titolo per partecipare all’udienza camerale di discussione, atteso che il richiamo, contenuto nell’art. 48, comma 1, alla disciplina dettata dall’art. 127 non esclude l’operatività del disposto di cui all’art. 614, comma 2, secondo cui nel giudizio di cassazione le parti private possono comparire solo a mezzo dei propri difensori, nulla rilevando in contrario il fatto che lo stesso comma 1 dell’art. 48 attribuisca alla Corte di cassazione il potere di assumere, “se necessario, le opportune informazioni”, posto che un tale potere comporta solo la possibilità di acquisire dati informativi di esclusiva o prevalente natura cartolare, ma non quella di svolgere attività istruttoria assimilabile a quella propria dei giudici di merito; il che, manifestamente, non si pone in contrasto né con gli art. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., né con l’art. 6 CEDU (Sez. 6, 22113/2013).

La parte processuale che non ha proposto istanza di rimessione non ha diritto di intervenire in alcun modo nell’udienza camerale non partecipata fissata, su iniziativa di un’altra parte, dal presidente della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 48, comma 2 (Sez. 7, 14010/2013).

Nell’ipotesi di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione presentata dall’imputato, consegue obbligatoriamente la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento, oltre a quella facoltativa, prevista dall’art. 48 comma 4, al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende; in tema di procedimenti incidentali, infatti, deve trovare applicazione il principio generale, fissato per tutti i giudizi da celebrarsi davanti alla Corte di cassazione, ivi compresi quelli riservati alla sua competenza funzionale (Sez. 1, 4633/1996).

Tra i poteri riconosciuti alla Corte di cassazione dal comma 1 dell’art. 48 di richiedere le opportune informazioni non rientra quello di disporre l’acquisizione di atti estranei al processo, compiuti nell’ambito di un procedimento finalizzato all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati da parte del Ministro di grazia e giustizia e incidenti sulla posizione di altri soggetti, le cui esigenze di riservatezza potrebbero essere frustrate dalla pubblicazione della relazione di ispezione ministeriale (Sez. 1, 4024/1997).

Posto il carattere di incidentalità del procedimento di rimessione rispetto a quello principale, una volta che il giudice procedente, ai sensi dell’art. 48, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice designato, viene privato con effetto immediato della competenza di quel determinato processo con la conseguenza che non può più legittimamente utilizzare quella competenza in ordine ai procedimenti incidentali che possono insorgere nell’ambito dello sviluppo del processo principale. In mancanza di un’espressa deroga, il procedimento soggiace alle medesime regole che delimitano la competenza del giudice in relazione al processo dal cui ambito trae origine (Sez. 5, 2560/1996).

La decisione che la Corte di cassazione deve adottare, ai sensi dell’art. 48, sulla richiesta di rimessione, deve aver luogo, per l’espresso richiamo contenuto nel primo comma di detto articolo, nelle forme previste dall’art. 127; il che comporta la necessità che dell’udienza camerale sia dato avviso a tutte le parti del processo nell’ambito del quale la richiesta è stata formulata; parti che, per la peculiarità del giudizio di cassazione, vanno tuttavia identificate nei soli difensori di quelle private, oltre che nel procuratore generale presso la Corte Suprema.

Non può infatti considerarsi sufficiente, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, la previa notifica della richiesta di rimessione che, ai sensi dell’art. 46 comma 1, la parte richiedente è tenuta a fare nei confronti delle altre parti, giacché l’adempimento di tale incombenza comporta soltanto, per le altre parti, la conoscenza del fatto che la richiesta è stata avanzata, ma non le informa della data di svolgimento dell’udienza camerale di trattazione e non le pone, quindi, nella condizione di far valere le proprie ragioni in un giudizio che, in ipotesi di accoglimento della richiesta, verrebbe ad incidere su un diritto costituzionalmente garantito, quale è quello della precostituzione del giudice naturale (Sez. 1, 29.11.1994).