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Art. 49 - Nuova richiesta di rimessione

1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.

Rassegna giurisprudenziale

Nuova richiesta di rimessione (art. 49)

La legittimazione a proporre richiesta di revoca dell’ordinanza di rimessione ai sensi dell’art. 49 spetta soltanto al PM presso il giudice cui il processo è stato rimesso e non anche al PM presso il giudice che era competente prima della disposta rimessione (Sez. 5, 2560/1995).

In tema di rimessione del processo, la previsione di revoca della precedente rimessione (o di nuova designazione), contenuta nell’art. 49, al pari di quella recata dall’art. 59 del previgente codice, non è accompagnata da alcuna specificazione circa le sue modalità. Deve pertanto ritenersi che queste siano identiche a quelle che devono accompagnare la richiesta di rimessione, fra le quali è compresa quella  presidiata dalla sanzione della inammissibilità  relativa alla necessità della notifica della richiesta alle altre parti, a cura del richiedente (art. 46 commi 1 e 4) entro sette giorni (Sez. 1, 9.4.1992).