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Art. 45 - Casi di rimessione

1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11.

Rassegna giurisprudenziale

Casi di rimessione (art. 45)

Premessa definitoria

Grave situazione locale

Si intende per tale un fenomeno anomalo ed esterno al processo e alla sua dialettica, di tale portata da condizionare non un singolo giudice ma un intero ufficio giudiziario, capace di mettere a repentaglio concretamente la possibilità di celebrare nella sede naturale un giusto processo, non interpretabile se non nel senso di un pericolo concreto di pregiudizio della libertà di determinazione dei soggetti che partecipano al processo.

 

Motivi di legittimo sospetto

Il sospetto rilevante ai fini della rimessione deve essere necessariamente riferito all’incapacità di un ufficio giudiziario nel suo complesso (e non di un singolo giudice) di assicurare la dovuta imparzialità.

È inoltre indispensabile che tale sospetto si manifesti come diretta conseguenza di una grave situazione locale.

 

Libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo

L’espressione “persone che partecipano al processo” deve essere intesa come riferita a tutti coloro che assumono una veste qualificata nel processo nel senso di concorrere a vario titolo alla produzione del suo risultato conclusivo.

Sono quindi tali non solo i giudici e le parti del processo ma anche i testimoni, i periti e i consulenti, dal momento che i loro contributi conoscitivi concorrono a determinare la decisione del giudice.

È bene poi precisare che la libertà di determinazione è una specie del genere identificabile con la libertà morale.

Il suo condizionamento si ha quando le persone della cui libertà di tratta subiscono costrizioni fisiche o morali tendenti a privarle dell’imparzialità e della serenità d’animo che sono caratteristiche indefettibili di chi partecipa al giudizio.

 

Natura dell’istituto della rimessione e necessità di interpretazione restrittiva delle relative norme

L’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii (Sez. 7, 27131/2018).

Attesa la eccezionalità dell’istituto della rimessione del processo, il cui effetto è quello di sottrarre lo svolgimento del giudizio al principio del giudice naturale (non a quello del giudice precostituito per legge, atteso il rigido criterio fissato dall’art. 45, ultima parte, per l’eventuale determinazione del giudice competente in caso di accoglimento della istanza di rimessione), la relativa disciplina è di stretta interpretazione e non è suscettibile di essere estesa in via ermeneutica a casi non immediatamente contemplati dal legislatore (Sez. 3,  23962/2015).

 

Grave situazione locale e motivi di legittimo sospetto

Per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.

Deve essere riaffermato il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualità e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 7, 27131/2018).

I motivi di legittimo sospetto cui fa riferimento l’art. 45 possono configurarsi solo in presenza di provvedimenti e di comportamenti del giudice che siano effetto di una grave situazione locale e che, per le loro oggettive caratteristiche, siano sicuramente sintomatici della mancanza di imparzialità dell’ufficio giudiziario (SU, 13687/2003).

D’altra parte, la richiesta di rimessione prevista dall’art. 46 deve individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la “grave situazione locale” delineata in astratto dall’art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò non generici, allusivi o meramente evocativi di dati di fatto e di argomentazioni su cui la richiesta stessa si fonda (Sez. 6, 19128/2018).

La turbativa per la serenità di giudizio non deve avere soltanto carattere “potenziale”, ma concreto, diventando un dato effettivamente inquinante del processo, da rendere inevitabile l’incidenza sull’imparzialità del giudice (Sez. 2, 2565/2015).

 

Casistica

Non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo quando l’istante si limiti a prospettare soltanto il probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull’adduzione di timori o sospetti, non espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, senza indicare alcuna situazione locale di una tale gravità e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l’ordine processuale dell’ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente (Sez. 7, 27131/2018).

Ai fini della rimessione del processo, gli atti e i comportamenti del PM possono assumere rilevanza ai sensi degli artt. 45 e ss. purché abbiano pregiudicato la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero abbiano dato origine a motivi di legittimo sospetto sull’imparzialità dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo (Sez. 6, 22113/2013, richiamata da Sez. 7, 19509/2017 e Sez. 3, 2408/2018).

Ripetuti articoli giornalistici, e persino una vera e propria campagna di stampa, pur continua ed animosa, non assumono di per sé rilievo ai fini della translatio iudicii, in mancanza di elementi concreti che rivelino una coeva potenziale menomazione della imparzialità dei giudici locali (Sez. 2, 55328/2016).

Non costituiscono di per sé idonea turbativa allo svolgimento del processo le locali campagne di stampa e manifestazioni di piazza; ancora, la pendenza di procedimenti penali a carico di magistrati non è di per sé sufficiente ad integrare la grave situazione locale, tassativamente richiesta dall’art. 45, ai fini della rimessione, allorché non risulti che essa, pur nella sua gravità, abbia proiettato un’ombra di indiscriminato sospetto e di generale sfiducia sugli uffici giudiziari nel loro complesso; da ultimo, non costituisce causa di rimessione del processo il coinvolgimento, quali imputati, di appartenenti alle forze dell’ordine, impegnati nell’istituzionale collaborazione con l’AG, non trattandosi di situazione ambientale esterna al processo ed alla relativa dialettica (Sez. 3, 16175/2016).

La proposizione da parte dell’imputato di un’azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di più magistrati appartenenti allo stesso ufficio, non costituisce, nemmeno a seguito della disciplina sulla responsabilità civile introdotta con L. 18/2015, una grave situazione locale, esterna alla dialettica processuale, sufficiente ad imporre il trasferimento della regiudicanda ex art. 45. 

Il principio accennato vale, mutatis mutandis, anche nel caso in cui l’imputato abbia presentato denuncia penale nei confronti di magistrati del distretto, sicché si può concludere che la esistenza di vertenze a contenuto giudiziario (civile o penale) tra il ricorrente e singoli magistrati del distretto non ha di per sé sola efficacia a costituire il presupposto per l’accoglimento della istanza di rimessione (Sez. 2, 60/2018).

Le violazioni di norme processuali e l’illustrazione di comportamenti al più deontologicamente scorretti esulano del tutto dalla previsione normativa di cui all’art. 45, difettando in radice il presupposto dalla grave situazione locale (Sez. 3, 2408/2018).

La contrapposizione dialettica tra i soggetti del processo, ove non iscritta in un quadro ambientale connotato dalla presenza di una grave situazione locale autonomamente accertata, non può legittimare l’eccezionale rimedio della rimessione del processo. La conferenza stampa del PM non legittima la rimessione. (Sez. 1, 34743/2016).

L’art. 45 stabilisce che legittimati a formulare la richiesta di rimessione del processo sono il PG o il PM presso il giudice che procede, oppure l’imputato. Atteso il carattere eccezionale dell’istituto, deve escludersi che siano legittimati a chiederne l’applicazione soggetti diversi da quelli tassativamente indicati dall’art. 45 e, tra questi, specificamente, la persona offesa (Sez. 7, 16877/2016).

Anche nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è ammissibile la rimessione del processo, in virtù della natura pienamente giurisdizionale di esso e l’espresso richiamo, contenuto nell’art. 4, comma 8, L. 1423/1956, alle norme del codice di procedura penale per il suo svolgimento (Sez. 1, 944/2000, richiamata da Sez. 6, 19020/2017).