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CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE (1)

Art. 402 - Vilipendio della religione dello Stato

[1. Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno (2).]

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 10, L. 85/2006.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 508/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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Art. 403 - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (1)

1. Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

2. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 85/2006.

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Art. 404 - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose (1)

1. Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

2. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 85/2006.

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Art. 405 - Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa (1)

1. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni (2).

2. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni (3).

(1) Rubrica così modificata dall'art. 9, L. 85/2006.Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico».

(2) Comma così modificato dall'art. 9, L. 85/2006.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 327/2002, aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con la L. 85/2006, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevedeva pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti.

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Art. 406 - Delitti contro i culti ammessi nello Stato (1)

[1. Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, L. 85/2006.

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