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Art. 405 - Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa (1)

1. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni (2).

2. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni (3).

(1) Rubrica così modificata dall'art. 9, L. 85/2006.Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico».

(2) Comma così modificato dall'art. 9, L. 85/2006.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 327/2002, aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte con la L. 85/2006, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevedeva pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti.

Rassegna di giurisprudenza

Integra il reato di cui all'art. 405 la turbativa di una funzione funebre effettuata dopo la celebrazione del rito religioso, quando la salma è ancora esposta in Chiesa (Sez. 6, 28030/2009).

Il reato di turbatio sacrorum di cui all'art. 405 può essere perfezionato da due condotte antigiuridiche: l'impedimento della funzione, consistente nell'ostacolare l'inizio o l'esercizio della stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare (Sez. 3, 20739/2003).