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Art. 406 - Delitti contro i culti ammessi nello Stato (1)

[1. Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, L. 85/2006.

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