Art. 402 - Vilipendio della religione dello Stato
[1. Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno (2).]
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 10, L. 85/2006.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 508/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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