CAPO II - DEI DELITTI CONTRO L’ONORE
[Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. c), DLGS 7/2016.
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1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (1).
2. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (1).
3. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (1).
4. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.
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1. Il colpevole del delitto previsto dall’articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa (1).
2. Tuttavia, quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore possono, d’accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
3. Quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni;
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito (2).
4. Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell’articolo 595, primo comma (3).
(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), DLGS 7/2016.
(2) Comma aggiunto dall’art. 5, DLGS LGT 288/1944.
(3) Comma aggiunto dall’art. 5, DLGS LGT 288/1944 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), DLGS 7/2016.
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1. Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all’editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 127/1958.
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1. Il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile a querela della persona offesa (1).
2. Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente (2), la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
3. Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l’adottante e l’adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato.
(1) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. h), DLGS 7/2016.
(2) Il riferimento si intende all’art. 596.
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1. Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
2. Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza.
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[1. Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori] (2).
2. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso (3).
[3. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute] (4).
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), DLGS 7/2016.
(2) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), DLGS 7/2016.
(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), DLGS 7/2016.
(4) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), DLGS 7/2016.
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