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CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 539 - Età della persona offesa (1)

[Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età dell’offeso.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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Art. 540 - Rapporto di parentela

1. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio (1).

2. Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile anche se per effetti diversi dall’accertamento dello stato delle persone (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera i), DLGS 154/2013.

(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera i), DLGS 154/2013.

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Art. 541 - Pene accessorie ed altri effetti penali (1)

[1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della potestà dei genitori o dell’autorità maritale (1) o l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

2. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 (2) importa la perdita del diritto dagli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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Art. 542 - Querela dell’offeso (1)

[1. I delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

2. La querela proposta è irrevocabile.

3. Si procede tuttavia d’ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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Art. 543 - Diritto di querela (1)

[1. Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.

2. Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente, o tacitamente al diritto di querelarsi.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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Art. 544 - Causa speciale di estinzione del reato (1)

[1. Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442.

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