Art. 544 - Causa speciale di estinzione del reato (1)
[1. Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442.
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