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Art. 539 - Età della persona offesa (1)

[Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età dell’offeso.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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