Art. 540 - Rapporto di parentela
1. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio (1).
2. Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile anche se per effetti diversi dall’accertamento dello stato delle persone (2).
(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera i), DLGS 154/2013.
(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera i), DLGS 154/2013.
Rassegna di giurisprudenza
La norma dell’art. 540 non può essere applicata per la ricerca degli elementi qualificanti un rapporto di filiazione illegittima, ai fini dell’accertamento di un presupposto del reato, ma può essere utilizzata solamente ai fini dell’accertamento degli elementi costitutivi di un reato, delle relative circostanze, e delle eventuali esimenti.
La norma suddetta non consente pertanto l’accertamento del rapporto di filiazione illegittima, come presupposto del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (Sez. 6, 222/1971).